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Lettera Apostolica In eminenti, di Papa
Clemente Vescovo, servo dei servi di Dio
A
tutti i fedeli, salute e Apostolica Benedizione.
Posti
per volere della Clemenza Divina, benché
indegni, nell’eminente Sede dell’Apostolato,
onde adempiere al debito della Pastorale provvidenza
affidato a Noi, con assidua diligenza e con
premura, per quanto Ci è concesso dal
Cielo, abbiamo rivolto il pensiero a quelle
cose per mezzo delle quali — chiuso l’adito
agli errori ed ai vizi — si conservi principalmente
l’integrità della Religione Ortodossa,
e in questi tempi difficilissimi vengano allontanati
da tutto il mondo Cattolico i pericoli dei
disordini. Già
per la stessa pubblica fama Ci è noto
che si estendono in ogni direzione, e di giorno
in giorno si avvalorano, alcune Società,
Unioni, Riunioni, Adunanze, Conventicole o
Aggregazioni comunemente chiamate dei Liberi
muratori o des Francs Maçons, o con
altre denominazioni chiamate a seconda della
varietà delle lingue, nelle quali con
stretta e segreta alleanza, secondo loro Leggi
e Statuti, si uniscono tra di loro uomini
di qualunque religione e setta, contenti di
una certa affettata apparenza di naturale
onestà. Tali Società, con stretto
giuramento preso sulle Sacre Scritture, e
con esagerazione di gravi pene, sono obbligate
a mantenere un inviolabile silenzio intorno
alle cose che esse compiono segretamente. Ma
essendo natura del delitto manifestarsi da
se stesso e generare il rumore che lo denuncia,
ne deriva che le predette Società o
Conventicole hanno prodotto tale sospetto
nelle menti dei fedeli, secondo il quale per
gli uomini onesti e prudenti l’iscriversi
a quelle Aggregazioni è lo stesso che
macchiarsi dell’infamia di malvagità
e di perversione: se non operassero iniquamente,
non odierebbero tanto decisamente la luce.
Tale fama è cresciuta in modo così
considerevole, che dette Società sono
già state proscritte dai Prìncipi
secolari in molti Paesi come nemiche dei Regni,
e sono state provvidamente eliminate. Noi
pertanto, meditando sui gravissimi danni che
per lo più tali Società o Conventicole
recano non solo alla tranquillità della
temporale Repubblica, ma anche alla salute
spirituale delle anime, in quanto non si accordano
in alcun modo né con le Leggi Civili
né con quelle Canoniche; ammaestrati
dalle Divine parole di vigilare giorno e notte,
come servo fedele e prudente preposto alla
famiglia del Signore, affinché questa
razza di uomini non saccheggi la casa come
ladri, né come le volpi rovini la Vigna;
affinché, cioè, non corrompa
i cuori dei semplici né ferisca occultamente
gl’innocenti; allo scopo di chiudere la strada
che, se aperta, potrebbe impunemente consentire
dei delitti; per altri giusti e razionali
motivi a Noi noti, con il consiglio di alcuni
Venerabili Nostri Fratelli Cardinali della
Santa Romana Chiesa, a ancora motu proprio,
con sicura scienza, matura deliberazione e
con la pienezza della Nostra Apostolica potestà,
decretiamo doversi condannare e proibire,
come con la presente Nostra Costituzione,
da valere in perpetuo, condanniamo e proibiamo
le predette Società, Unioni, Riunioni,
Adunanze, Aggregazioni o Conventicole dei
Liberi Muratori o des Francs Maçons,
o con qualunque altro nome chiamate. Pertanto,
severamente, ed in virtù di santa obbedienza,
comandiamo a tutti ed ai singoli fedeli di
qualunque stato, grado, condizione, ordine,
dignità o preminenza, sia Laici, sia
Chierici, tanto Secolari quanto Regolari,
ancorché degni di speciale ed individuale
menzione e citazione, che nessuno ardisca
o presuma sotto qualunque pretesto o apparenza
di istituire, propagare o favorire le predette
Società dei Liberi Muratori o Francs
Maçons o altrimenti denominate; di
ospitarle o nasconderle nelle proprie case
o altrove; di iscriversi ed aggregarsi ad
esse; di procurare loro mezzi, facoltà
o possibilità di convocarsi in qualche
luogo; di somministrare loro qualche cosa
od anche di prestare in qualunque modo consiglio,
aiuto o favore, palesemente o in segreto,
direttamente o indirettamente, in proprio
o per altri, nonché di esortare, indurre,
provocare o persuadere altri ad iscriversi
o ad intervenire a simili Società,
Unioni, Riunioni, Adunanze, Aggregazioni o
Conventicole, sotto pena di scomunica per
tutti i contravventori, come sopra, da incorrersi
ipso facto, e senza alcuna dichiarazione,
dalla quale nessuno possa essere assolto,
se non in punto di morte, da altri all’infuori
del Romano Pontefice pro tempore. Vogliamo
inoltre e comandiamo che tanto i Vescovi,
i Prelati Superiori e gli altri Ordinari dei
luoghi, quanto gl’Inquisitori dell’eretica
malvagità deputati in qualsiasi luogo,
procedano e facciano inquisizione contro i
trasgressori di qualunque stato, grado, condizione,
ordine dignità o preminenza, e che
reprimano e puniscano i medesimi con le stesse
pene con le quali colpiscono i sospetti di
eresia. Pertanto concediamo e attribuiamo
libera facoltà ad essi, e a ciascuno
di essi, di procedere e di inquisire contro
i suddetti trasgressori, e di imprigionarli
e punirli con le debite pene, invocando anche,
se sarà necessario, l’aiuto del braccio
secolare. Vogliamo
poi che alle copie della presente, ancorché
stampate, sottoscritte di mano di qualche
pubblico Notaio e munite di sigillo di persona
costituita in dignità Ecclesiastica,
sia prestata la stessa fede che si presterebbe
alla Lettera se fosse esibita o mostrata nell’originale. A
nessuno dunque, assolutamente, sia permesso
violare, o con temerario ardimento contraddire
questa pagina della Nostra dichiarazione,
condanna, comandamento, proibizione ed interdizione.
Se qualcuno osasse tanto, sappia che incorrerà
nello sdegno di Dio Onnipotente e dei Santi
Apostoli Pietro e Paolo. Clemente
P.P. XII *** Traduzione
del testo integralmente trascritto da Papa
Benedetto XIV nella bolla Providas
Romanorum, del 18-3-1751, in Tutte le
encicliche e i principali documenti pontifici
emanati dal 1740. 250 anni di storia visti
dalla Santa Sede, vol. I, Benedetto XIV (1740-1758),
a cura di Ugo Bellocchi, Libreria Editrice
Vaticana, Città del Vaticano 1993,
pp. 289-291.
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