tratto
dall'Enciclopedia di Apologetica
- quinta edizione - traduzione del testo APOLOGÉTIQUE
Nos raisons de croire - Réponses aux
objection
CAPITOLO
V. - QUESTIONI DI MORALE SACRAMENTALE
1.
La facilità del perdono nella confessione.
- Specialmente riguardo alla dottrina dei
sacramenti gli awersari fanno alla dottrina
cattolica il rimprovero di lassismo. Automaticamente,
quasi magicamente, ex opere operato, — dicono,
— i sacramenti producono i loro effetti, giustificano
il peccatore e gli danno cosi una tranquillità
di cattiva lega, nefasta per lo svolgimento
della vita morale. Le peggiori aberrazioni
perdono il loro carattere di gravita; si può
vivere come si vuole, c'è sempre la
confessione che assicura il perdono e cancella
il peccato, rendendo il peccatore bianco come
la neve. Tutto sta nell'assicurarsi la presenza
d'un sacerdote in fin di vita; egli darà
l'assoluzione e amministrerà l'Estrema
Unzione, aprendo cosi completamente le larghe
porte del cielo.
È
vero che i sacramenti producono i loro effetti
ex opere operato, cioè per efficacia
propria, ma questo non implica che le disposizioni
di chi le riceve non abbiano importanza alcuna.
Per attenerci all'esempio del sacramento della
Penitenza, ogni cristiano sa che non giova
nulla confessare i propri peccati e sentir
pronunciare sopra di sé le parole dell'assoluzione,
se non è disposto, se non deplora sinceramente
le proprie mancanze e non è deciso
a evitarle in avvenire. L'assoluzione, senza
il pentimento e il buon proposito, sarebbe
completamente inefficace. Perciò non
basta che il penitente confessi le proprie
mancanze al sacerdote se non ha il pentimento,
cioè a il dolore dell'anima, e la detestazione
del peccato commesso col proposito di non
peccare più ", come lo definisce
il Concilio di Trento
.
Il dolore comprende tre elementi:
l.o
la detestazione che dice: " Vorrei non
aver peccato ", ed è un atto formale
della volontà che toglie l'attaccamento
alla colpa, in modo che l'atto peccaminoso
come tale è revocato e riparato il
più possibile;
2.o il dolore o tristezza della volontà:
si deplora d'aver commesso il peccato;
3.o il fermo proposito di non peccare più
in avvenire. I primi due atti riguardano il
passato, il terzo l'avvenire. Il sacramento
della Penitenza suppone quindi che chi lo
riceve sia distaccato dalla sua vita passata
e sia ben disposto per l'avvenire. Un sacramento
che esìge queste disposizioni, non
può essere nefasto allo svolgersi della
vita morale, ma è anzi elemento e condizione
di progresso nella vita virtuosa, obbligando
il cristiano a detestare il male commesso,
e ad armarsi di forza per praticare il bene
nell'avvenire. È vero che il peccatore,
anche il più indurito, può sempre
sperare di ricevere, all'ultimo momento della
sua vita, il perdono delle sue mancanze; ma
avrebbe torto nell'abbandonarsi per questo
a una falsa sicurezza, perché anzitutto
chi gli assicura che al momento della morte
potrà ricevere i sacramenti? Può
morire improvvisamente, per un'incidente,
e senza l'intervento del sacerdote. I predicatori
e i pastori, sull'esempio di Cristo, non si
stancano di ripetere ai cristiani: "
Siate pronti, ora e sempre, e non tramandate
la vostra conversione, perché la morte
può venire come un ladro nella notte,
quando meno ve l'aspettate; non fate eccessivo
assegnamento sulla possibilità di confessarvi
all'ultimo momento, perché non ne avete
certezza alcuna e sareste temerari se viveste
quasi foste certi di poter mettere a posto
la vostra coscienza all'ultimo momento ".
La
Chiesa permette di amministrare i sacramenti,
di dare l'assoluzione e conferire l'Estrema
Unzione anche ai moribondi senza conoscenza,
ma non garantisce che l'intervento dei suoi
ministri sia efficace, poiché, per
produrre i suoi effetti, questo intervento
suppone che il moribondo sia ben disposto,
e sinceramente pentito. La Chiesa presume
che il peccatore, in quel momento estremo,
per un moto improvviso di carità interiore,
abbia detestato i suoi peccati e chiesto perdono
a Dio. In quest'ipotesi, che è sempre
possibile, i sacramenti aiutano il morente.
È possibile che l'intervento della
Chiesa non serva a nulla, e che il soccorso
dei sacramenti arrivi troppo tardi; ma è
pure possibile che il moribondo abbia fatto
interiormente un atto di pentimento e sia
ben disposto: in vista di questa possibilità,
la Chiesa non vuole trascurare nessun mezzo
per venirgli in aiuto, anche col rischio di
fare un gesto inutile: In extremis extre-ma
tentai, nei casi estremi la Chiesa tenta i
mezzi estremi, e fa quanto ha qualche probabilità
di giovare ancora alle anime. Sarebbe certo
ingiusto disprezzare questo tardivo intervento
della Chiesa; ma sarebbe ancor meno assennato
il fidarsi della possibilità dell'intervento
del sacerdote in extremis, e tramandare l'emenda
alla fine della propria vita abbandonandosi
a una falsa sicurezza (1).
(1)
Nessun cattolico, degno del nome, può
illudersi su questo punto, poiché sa
bene che non si da remissione di peccato senza
sincera detestazione e dolore delle proprie
colpe e quindi senza un vero proposito di
emenda. Osserviamo però che l'insistenza
con la quale si sono combattute le eresie
di Luterò e di Giansenio, che propendevano
per un rigorismo esagerato, se da un lato
ha dato ottimi risultati, favorendo la frequenza
al sacramento della Penitenza, che oggi ricomincia
ad essere sempre più stimato anche
fuori del campo cattolico; dall'altro però
ha favorito una certa leggerezza nel curare
le disposizioni del penitente, determinando
cosi, almeno qualche volta, un aumento di
confessioni ma non di conversioni (Galtier).
Di qui la necessità di formare le coscienze
ad un miglior uso del sacramento. Cfr. P.
Galtier, II peccato e la penitenza, Ed. Paoline,
Alba 1951.
2.
L'attrizionismo. - Uno dei punti
della teologia sacramentaria che gli awersari
attaccano più volentieri, è
la dottrina della sufficienza del dolore imperfetto
o attrizione che, siccome consiste nel solo
timore delle pene, viene giudicato privo di
qualsiasi valore morale e religioso; non è,
si dice, un vero pentimento poiché
non comporta nessun cambiamento nella volontà
o nei sentimenti. Secondo Harnack, l'attrizionismo,
cioè la dottrina che il solo timore
dell'inferno o disposizioni di valore ancora
minore bastino a ottenere la remissione dei
peccati nel sacramento della Penitenza, senza
che occorra un pentimento vero, è il
male fondamentale della dottrina cattolica.
Secondo tale opinione l'uomo può salvarsi,
se teme l'inferno, anche se privo di qualsiasi
adesione interna alla religione cristiana;
basta che frequenti il sacramento della Penitenza
con la convinzione che questo lo può
preservare dall'inferno (Harnack, Dogmengeschichte,
t. in, 4 ed., pp. 751 e 594).
La
dottrina della remissione dei peccati, basata
sul pentimento ispirato dal timore, a prima
vista può sembrare meno nobile e si
potrebbe credere die non risponda all'elevatezza
del pensiero cristiano. Facciamo però
attenzione a non ingannarci, perché
questo timore non è qualcosa d'immorale,
e tutti i teologi cattolici lo descrivono
come una disposizione che distacca l'uomo
dal peccato non soltanto esteriormente, ma
anche internamente. L'attrizione, è
vero, ha la sua origine nell'idea della salute
personale, ma abbiamo già dimostrato
che questa idea non è affatto opposta
alla vera moralità.
È
certamente conforme alla ragione temere la
pena, poiché questo è un vero
male, e ogni male è detestabile in
se stesso; la nostra natura si ribella contro
ogni male, e, se questo timore trattiene l'uomo
da un atto cattivo, se esclude la volontà
di peccare, è indubbiamente un sentimento
onesto e buono. Ora proprio questo fa l'attrizione,
die nasce dal timore delle pene: esdude la
volontà di peccare, perché peccare
vorrebbe dire meritare proprio questi castighi.
L'atto d'attrizione, analizzato, ci rivela
tre elementi:
l.o la volontà d'evitare le pene dell'inferno,
che è il fine che si vuole ottenere,
il motivo che determina all'atto;
2.o la detestazione del peccato, che è
il mezzo per ottenere il fine;
3.o l'ordinazione di questo mezzo al conseguimento
del fine. Ora, non essendoci dubbio che questi
tre elementi sono buoni, anche l'atto completo
sarà pure buono moralmente, perché
è un atto in cui non entra nessun elemento
cattivo, un tutto 1 le cui singole parti sono
buone.
Si
obietta che il timore servile è proprio
dello schiavo il quale obbedisce per paura
dei castighi, per timore della frusta, della
prigione o della forca.
Ma
il timore servile, come insegnano tutti gli
autori, può avere due forme: o il peccatore
evita il peccato unicamente per timore delle
pene, e sarebbe disposto continuamente a commettere
il peccato, se non fosse trattenuto dal timore;
in sostanza dice a se stesso: se potessi peccare
senza meritare la pena, peccherei liberamente.
Egli considera la pena solo in quanto è
contraria al suo bene, in cui pone il proprio
fine. Chi prova questo timore non riverisce
e non rispetta l'autorità di Dio, ma
è mosso da un interesse di infimo ordine:
teme per la propria pelle e nulla più.
Questo timore è una passione, e non
un atto della volontà virtuosa; distacca
esteriormente dal peccato, non interiormente,
manum non autem voluntatem cohibet a peccato;
implica una positiva affezione al male, e
si compiace nel peccato. Chi ha questa disposizione,
resta evidentemente attaccato alla colpa,
avendo la volontà radicata nel male
e quindi cattiva, e questo basta al peccato.
I teologi hanno chiamato questo timore servilmente
servile o formalmente servile, serviliter
o formaiiter servihs, servili* cum servilitate,
come lo si dice qualche volta, indicando cosi
il difetto essenziale ed intrinseco di questa
disposizione che, positivamente, ha per oggetto
soltanto la pena, considerata dal soggetto
come l'unico e massimo male da temere. Perciò
tutti la considerano priva di ogni valore
morale, e intrinsecamente cattiva. Ma non
ogni timore è di questa natura: spesso
sarà semplicemente o materialmente
servile, come dicono gli autori, simpliciter
o materia-liter sewilis, servili* absque servilitate,
timor servilis ordinatus. Questo timore fa
detestare si il peccato a causa delle pene,
ma anche induce a deporre realmente l'affezione
alla colpa e a prendere la ferma risoluzione
di evitarla. La volontà di peccare
è incompatibile con questa disposizione,
perché essa suppone la detestazione
del peccato più di qualsiasi altro
male. La denominazione " servile "
è soltanto estrinseca, poiché
la servilità non è affatto essenziale
a questa disposizione, ma solo una circostanza
che l'accompagna senza viziarne la natura.
Il cristiano, animato da simile timore, dice
a se stesso : k Siccome esiste l'inferno e
non voglio precipitarvi, mi astengo dal peccato
". L'atto non ha soltanto la pena come
oggetto, ma considera la pena come male massimo
e unico da temere, ma odia contemporaneamente
la pena e il peccato che la comporta; fa astrazione
da motivi superiori, ma non li esclude, come
fa il timore servilmente servile. La minor
perfezione di questa disposizione non le toglie
di essere buona e onesta; l'imperfezione deriva
dal difetto concomitante, il quale consiste
nel fatto che il penitente, deplorando i peccati,
è scosso soprattutto dal motivo meno
nobile del timore del castigo, e non si eleva
ancora a motivi più alti; però
l'essenza dell'atto è buona, e non
è viziata dalla circostanza che l'accompagna.
È vero che questa attrizione procede
sostanzialmente dall'amore di se stessi, ma
non ogni amore di sé si oppone all'amor
di Dio. Il peccato comincia soltanto quando
amiamo noi stessi più di Dio, quando
consideriamo il nostro bene come sommo, quando
ci amiamo con un amore non riferibile a Dio,
e che si arresta a noi stessi come a fine
ultimo.
Se
si fosse sempre tenuta presente questa distinzione,
si sarebbero forse evitati molti malintesi,
e prevenute controversie poco edificanti.
Gli
autori sono unanimi nel dire che l'attrizione
da sola, fuori d'ogni sacramento, non basta
per la remissione del peccato mortale, come
insegna formalmente la dottrina del Concilio
di Trento: "L'attrizione da sola, senza
il sacramento della Penitenza, non è
in grado di condurre il peccatore alla giustificazione
", però " se esclude la volontà
di peccare, ed è accompagnata dalla
speranza del perdono... dispone (il penitente)
a ottenere la grazia di Dio nel sacramento
della Penitenza " (Sess. XIV, e. IV;
Denz. 898). L'attrizione è dunque una
disposizione sufficiente per ottenere la giustificazione
nel sacramento della Penitenza; ma tutti i
teologi esigono che sia accompagnata dalla
fede e ispirata da essa, dovendo essere soprannaturale:
sono pure concordi nel dire che l'attrizione
dev'essere accompagnata dalla speranza del
perdono, e deve escludere ogni desiderio di
peccare. Se nell'attrizione occorre anche
" un inizio d'amore di Dio ", sembra
bastare l'amore di speranza o di concupiscenza,
che considera Dio come beatitudine e fine
ultimo. Il peccatore veramente " attrito
" deve detestare il peccato, non conservarvi
affetto, e promettere d'osservare i comandamenti
divini. Ora, il primo e principale comandamento
obbliga ad amare Dio sopra tutte le cose.
Il peccatore a attrito a ha inoltre il desiderio
di conseguire la beatitudine eterna, che consiste
soprattutto nella perfetta amicizia con Dio.
Infine, l'attrizione comporta la speranza
del perdono, la quale include il desiderio
di riconciliarsi con Dio e di ricuperare la
sua amicizia. Quindi la vera attrizione, (e
questa sola è sufficiente) comporta
logicamente e per necessità psicologica,
un certo grado d'amore di Dio, un amore iniziale,
come dicono i teologi. Se il peccato include
virtualmente e implicitamente un certo disprezzo
di Dio, la detestazione del peccato include
virtualmente e implicitamente un certo amore
di Dio. Ora, il timore delle pene conduce
a questa detestazione; l'attrizione è
una detestazione del peccato, die contiene
necessariamente un certo grado d'amor di Dio.
Inoltre nell'attrizione occorre la speranza.
Ora, come dice san Tommaso, per il fatto che
speriamo di ottenere dei beni da qualcuno,
ci portiamo verso di lui come verso il nostro
bene e cosi cominciamo ad amarlo (MI, q. 40,
a. 7). Quest'amore di Dio non è richiesto
come motivo del dolore e della detestazione,
ma come un atto concomitante implicito in
ogni vera attrizione e sufficiente a ottenere
il perdono nel sacramento della Penitenza.
Chi escludesse positivamente ogni amore di
Dio, non avrebbe una vera attrizione, ma solo
il timore servilmente servile, insufficiente
a giustificare anche nel sacramento della
Penitenza.
D'altronde
il cristiano teme l'inferno non solo come
un male che ricade su di lui, come un temibile
accidente, ma come una pena, pena giustamente
meritata e inflitta da Dio. Il timore dell'inferno
è quindi di fatto un timore di Dio
difensore del bene e vendicatore del male.
Questo timore deve necessariamente spingere
l'uomo più in alto e stornare la sua
volontà da tutto ciò che agli
occhi di Dio è degno di dannazione
eterna, cioè da ogni peccato mortale,
e perciò fa nascere l'orrore del peccato
in quanto è offesa di Dio e ingiuria
alla sua santità. È questa una
necessità psicologica e, nello stesso
tempo, un'esigenza rigorosa. Per essere disposizione
sufficiente alla giustificazione nel sacramento
della Penitenza, anche la contrizione imperfetta
dev'essere un dolore dell'anima e una detestazione
del peccato col proposito di non peccare più
in avvenire; deve distaccare dal peccato passato
e futuro non solo esteriormente, ma interiormente.
Il timore servile da solo non è mai
stato né mai sarà dolore nemmeno
imperfetto ma è un impulso, un motivo
di pentimento, non il pentimento stesso. L'oggetto
dell'attrizione o dolore imperfetto, come
pure della contrizione o dolore perfetto,
è unicamente il peccato, in quanto
peccato, cioè in quanto alto che dispiace
a Dio. Come dice sant'Alfonso, non c'è
l'attrizione quando si è pentiti del
peccato commesso per aver meritato l'inferno;
ma bisogna essere pentiti d'aver offeso Dio
(Praxis confessarii, n. 10). Nel sacramento
della Penitenza, come dice anche il nome,
il peccatore deve esercitare la virtù
della penitenza, che tutti i teologi, con
S. Tommaso, definiscono una detestazione e
un dolore dell'anima riguardo al peccato in
quanto offesa e ingiuria a Dio, con l'intenzione
di togliere e riparare l'ingiuria stessa.
In qualsiasi specie di dolore la volontà
deve disapprovare e rigettare il peccato come
azione cattiva, e non basta lo sforzo di evitare
un male temuto che ci può incogliere;
deve inoltre proporre fermamente di evitare,
ad ogni costo, qualsiasi peccato mortale.
Dovendo l'uomo sottomettere la propria volontà
colpevole a quella santa di Dio, non può
fermarsi in se stesso, e fare di sé
il fine principale. Nel proposito, inseparabile
dal vero pentimento, occorre l'intenzione
formale di sottomettersi alla legge morale,
e quindi di praticare la virtù della
carità, che è il centro e il
compendio di tutti i comandamenti. Ora, vivere
cristianamente vuoi dire vivere per Dio, elevarsi
al di sopra dei propri interessi, e dell'amore
di sé fino a stimare ed apprezzare
il bene assoluto; non significa solo sottomettersi
a Dio in quanto legislatore, custode, e vindice
dell'ordine morale, ma anche in quanto fine
supremo dell'uomo, allontanandosi non solo
dal peccato, e non accontentandosi solo d'una
aversìo a peccato, ma volgendosi veramente
a Dio, con una vera conversio ad Deum.
Secondo
tutti i teologi anche la speranza del perdono
fa parte dell'attrizione salutare, e, come
abbiamo già detto, è richiesta
esplicitamente dal Concilio di Trento. Infine
il peccatore deve confessare umilmente le
proprie mancanze al rappresentante di Dio,
e dichiararsi pronto a soddisfare alla giustizia
divina con opera di penitenza.
Questi
atti e sentimenti hanno forse minor valore,
o sono neutri dal punto di vista morale e
religioso? È questo un semi-pentimento,
un pentimento die non è tale, e che
non vale nulla, che può esistere senza
nessun cambiamento interiore? Sono questi
gli atti d'un vile egoismo, die si accontenta
di deplorare le conseguenze dolorose del peccato,
e non il peccato stesso? Solo una falsa idea
dell'attrizione permette di affermarlo.
3.
L'assoluta indissolubilità del matrimonio.
- Si rimprovera sovente alla Chiesa di essere
intransigente sulla dottrina dell'indissolubilità
matrimoniale. Non permettendo mai il divorzio
la Chiesa non incatena spesso tra loro e per
tutta la vita, forse lunga, due sposi infelici,
che non sono fatti l'uno per l'altro, e che
da una nuova unione potrebbero ancora sperare
qualche felicità? Il bene dei coniugi,
dei figli e della società non esige
forse die in alcuni casi si faccia eccezione
alla legge dell'indissolubilità, autorizzando
il divorzio?
Vi
sono casi in cui sembra preferibile per gli
sposi, e anche per i figli, che i coniugi
non siano costretti a vivere assieme più
a lungo: la Chiesa può allora dispensare
dalla coabitazione e concedere la separazione
del letto, della mensa e dell'abitazione o,
come si dice volgarmente, la separazione dei
corpi, pur mantenendo intatto il vincolo coniugale,
e questa misura il più delle volte
permetterà d'evitare gl'inconvenienti
della coabitazione. Diversamente la Chiesa
non può mai sciogliere un matrimonio
valido e consumato e non può mai permettere
il divorzio in senso stretto, cioè
la distruzione del legame con l'autorizzazione
a contrarre un nuovo matrimonio. È
possibile che l'indissolubilità del
matrimonio crei situazioni tragiche, mentre
forse il divorzio non comporterebbe nessuna
di quelle deplorevoli conseguenze die ordinariamente
gli vengono attribuite, ma sarebbe errore
giudicare la dottrina dell'indissolubilità
del matrimonio limitandosi a un caso particolare
e perdendo di vista le ripercussioni sulla
generalità delle unioni e sull'intera
società. Se la legge dell'indissolubilità
assoluta, per una determinata coppia, può
causare più conseguenze infelici che
effetti buoni, per l'insieme del genere umano
la possibilità di una eccezione avrebbe
conseguenze perniciose. È possibile
die il rigore della legge sia funesto ad alcuni
individui, degni di considerazione, ma protegge
molto più efficacemente l'insieme delle
unioni e, se l'indissolubilità in casi
particolari contrasta col bene di alcuni sposi,
tanto più infelici perchè innocenti,
favorisce però il bene generale, poiché,
se fosse possibile la separazione, si avrebbe
come divorzio; il colpevole riceverebbe il
premio delle sue mancanze divenendo libero
di sposare la complice. È possibile
che la legge dell'indissolubilità privi
di felicità la parte innocente per
tutta la vita, occasionando cosi un certo
numero di vittime degne di pietà; ma
la legge del divorzio farebbe un numero ben
più alto di vittime, degne anch'esse
di riguardo, creando un regime che, per limitarci
solo agli sposi, sarebbe un regime di oppressione
degli innocenti, nonché di libertà
e di incoraggiamento per il vizio. Le possibili
vittime dell'indissolubilità, sono
dei sacrifici individuali richiesti dal bene
comune; gli innocenti però sacrificati
dall'indissolubilità sono molto meno
di quelli che verrebbero sacrificati dal divorzio
(Castillon, Mariage et divorce, in D. A. F.
C, III, 99-101). 11 Sommo Pontefice Pio XI,
nell'enciclica sul matrimonio cristiano, scrive:
" a tutti i vantaggi die si possono enumerare
", in favore della necessità del
divorzio, anche limitato a casi eccezionali,
" corrispondono d'altro lato altrettanti
danni perniciosissimi sia per gl'individui
che per l'intera società... Non occorre
insistere nell'osservare che quanta abbondanza
di beni contiene in sé l'indissolubilità
coniugale, altrettanta messe di mali porta
con sé il divorzio. Infatti, dov'è
intatto il vincolo, i matrimoni sono pienamente
sicuri; invece dove c'è la prospettiva
d'una prossima separazione, o anche solo il
pericolo d'un eventuale divorzio, l'unione
coniugale diventa precaria o almeno soggetta
a sospetti e ad ansietà. Da una parte
viene meravigliosamente consolidata la mutua
benevolenza e la comunione di beni, dall'altra
deplorevolmente indebolita anche dalla sola
possibilità d'una separazione. Da una
parte validissime garanzie per la casta fedeltà
coniugale, dall'altra perniciosi eccitamenti
all'infedeltà. Da un lato la procreazione,
la protezione e l'educazione dei figli efficacemente
promossa, dall'altro sempre esposta ai più
gravi danni. Da una parte saldamente chiusa
la porta alle discordie tra le famiglie e
i congiunti, dall'altra occasioni moltiplicate.
Dall'una i germi di discordia più facilmente
soffocati, dall'altra seminati più
largamente e più abbondanti. Là
la dignità e la funzione della donna,
tanto nella società civile come in
quella domestica, felicemente restaurata e
rimessa in onore, qua indegnamente depressa,
dato che le spose, dopo di aver servito alla
passione dei loro mariti, sono esposte al
pericolo d'essere lasciate in abbandono ".
La permissione del divorzio spalanca la via
alla depravazione dei costumi, e l'esperienza
insegna che la possibilità d'una completa
separazione e la speranza di contrarre una
nuova unione, apre la via alle abitudini più
viziose nella vita privata e in quella pubblica.
Il moltipllcarsi dei casi di divorzio, nei
paesi dov'è ammesso dalla legge civile,
dimostra quanto sia pericoloso lasciar intaccare
il principio dell'indissolubilità del
matrimonio, la quale, perché sia efficace,
dev'essere assoluta. Ogni eccezione, rara
quanto si vuole, apre la porta ad abusi troppo
gravi.
4.
Annullamenti di matrimoni da parte della Chiesa.
- Ma non ammette la Chiesa stessa
eccezioni alla legge dell'indissolubilità?
Non ci sono forse casi in cui la Chiesa annulla
i matrimoni? Con abili avvocati e una bella
somma si ottiene facilmente la soluzione del
vincolo coniugale.
Secondo
il diritto vigente il Sommo Pontefice può
dichiarare sciolto un matrimonio non ancora
consumato; è la cosi detta: dispensatia
super rato non consummato; può anche
dispensare dal vincolo d'un matrimonio contratto
e consumato tra infedeli, quando uno dei due
sposi si converte e riceve il battesimo, mentre
l'altro coniuge non si vuole convenire e rifiuta
di coabitare pacificamente, (privilegio paolino).
Quando invece un matrimonio è contratto
validamente tra battezzati, dopo che è
stato consumato, non può venir sciolto
che dalla morte.
Ci
possono anche essere casi di matrimoni invalidi
in cui, propriamente parlando, non c'è
il matrimonio, ma solo l'apparenza, perché
in realtà è nullo o per difetto
di consenso, o perché non furono osservate
le formalità prescritte, ovvero per
l'incapacità giuridica dei contraenti.
In questi casi la Chiesa può fare una
dichiarazione di nullità, che non è
un annullamento del matrimonio, poiché
in realtà il matrimonio non è
mai esistito, e non potrebbe quindi venir
annullato.
Si
rimprovera alla Chiesa di concedere talvolta
l'annullamento per compiacere i grandi della
terra, o di concederli a chi paga. Nessuna
accusa è più falsa di questa.
Se
la Chiesa poteva avere motivi per mostrarsi
compiacente, sarebbe proprio stato il caso
dei sovrani, che aveva tutto l'interesse a
guadagnare e a tener legati. Invece fu proprio
inesorabile con i re, quando la loro causa
era iniqua. La storia ce ne offre molti esempi
e basta richiamare la condotta di Nicolo I
verso Lotario, di Urbano II e Pasquale III
verso Filippo di Francia, di Clemente VII
e di Paolo III verso Enrico Vili d'Inghilterra.
Piuttosto di adattarsi ai desideri di quest'ultimo,
la Chiesa lasciò che l'Inghilterra
cadesse nello scisma. Quanto al denaro possiamo
affermare, senza timore di fondate smentite,
che non c'entra per nulla nelle cause matrimoniali,
e non influisce affatto nella sentenza dei
giudici ecclesiastici, i quali, oltre il loro
trattamento ordinario, non percepiscono nessun
emolumento, qualunque sia la sentenza: i contendenti
non devono nulla ai loro giudici. Le spese
di cancelleria, quelle per la redazione e
la spedizione degli atti, le tasse e altre
spese non sono considerevoli. Si devono pagare
gli avvocati secondo tariffe generalmente
fissate dalle curie; se certi clienti compensano
più largamente i loro difensori, non
sono affatto obbligati. Per i poveri l'assistenza
giudiziaria è gratuita, e le persone
di media condizione ottengono facilmente una
notevole riduzione. Forse si potrebbe credere
che le dichiarazioni di nullità siano
più frequenti nel caso di quelli che
pagano e che quindi siano riservate ai contendenti
ricchi, in grado di ricorrere alla procedura
a pagamento. Nulla è meno vero. In
un indirizzo al Papa, nell'udienza-concessa
da Sua Santità ai giudici, segretari
e avvocati del Tribunale di Rota, al pricipio
del nuovo anno giudiziario, il 29 ottobre
1947, Mons. Julien, decano del Tribunale,
sottolineò che su 883 cause di nullità
di matrimonio, esaminate durante gli ultimi
dieci anni, il tribunale ne aveva respinte
498 e accettate 335. Ora, per queste ultime,
la gratuità era stata concessa in 183
casi, cioè più della metà
(54%). Vuoi dire che la gratuità non
sembra nuocere al successo delle cause, e
che gli onorari degli avvocati non influiscono
sulla dichiarazione di nullità (2).
Inutile insistere perché le cifre sono
per sé stesse eloquentissime e annientano
l'accusa, lanciata tante volte, che col denaro
si riesce a far sciogliere tutti i matrimoni.
(2)
R. Brouhxard, Le mariage chrétìen
et Ics dédarations de nullité,
in Études, 1932, p. 332. Ecco pure
alcuni dati relativi all'attività del
Tribunale della Sacra Romana Rota per l'anno
giudiziario 1952: Le cause matrimoniali discusse
in quell'anno furono 788. Di esse 14 ebbero
come conclusione la conferma della validità
del matrimonio; 74 si chiusero con dichiarazione
di nullità. Di tutte queste cause 73
vennero ammesse con patrocinio gratuito, e
di esse 44 hanno avuto esito negativo e 29
esito positivo. Nel solo I semestre del 1952
le cause dei poveri sono costate alla S. Sede
la somma di lire 6.851.420.